Art. 2.
(Definizioni).

      1. Per «centro benessere» si intendono una o più strutture fisicamente o funzionalmente connesse nell'ambito del medesimo contesto urbano, costituite da ambienti adeguati sia dal punto di vista igienico che della sicurezza, gestite da un unico soggetto giuridico, in cui vengono effettuati oltre ai trattamenti meramente estetici di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, anche trattamenti riferibili ad almeno una delle seguenti tipologie:

          a) trattamenti di medicina estetica;

          b) trattamenti di medicina non convenzionale;

          c) trattamenti di idrologia medica;

          d) fitness e wellness.

      2. Per «trattamenti estetici» si intendono le prestazioni disciplinate dalla legge 4 gennaio 1990, n. 1, eseguite sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente è quello di mantenerlo in perfette condizioni, ovvero di migliorarne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli eventuali inestetismi.

 

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      3. Per «trattamenti di medicina estetica» si intendono le prestazioni che comportano l'utilizzo di apparecchiature elettromedicali e l'applicazione di tecniche di competenza esclusivamente medica e che sono obbligatoriamente operati da medici specialisti, sotto la propria responsabilità. Con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i trattamenti di medicina estetica.
      4. Per «trattamenti di medicina non convenzionale» si intendono i trattamenti terapeutici non riconducibili alla medicina tradizionale.
      5. Per «trattamenti di idrologia medica» si intendono le cure derivanti all'applicazione terapeutica delle acque termali e in particolare la crenoterapia, ovvero la cura mediante le acque minerali, e la idroterapia, ovvero la cura effettuata mediante varie modalità di applicazione di acqua comune o minerale, e ogni altro trattamento connesso ai precedenti.
      6. Per «fitness» si intende la combinazione di tecniche di attività motoria con pratiche di corretta alimentazione, di intrattenimento e di musica.
      7. Per «wellness» si intende la combinazione di tecniche improntate a una regolare attività fisica, di pratiche di corretta alimentazione e di preparazione a un approccio mentale teso a raggiungere un adeguato equilibrio psico-fisico.
      8. Per «operatore del benessere» si intende il soggetto cui, sulla base dell'attestazione del possesso dei requisiti professionali richiesti dall'articolo 4, è consentito esercitare, in proprio o, in caso di società, quale preposto, le attività di cui al comma 1 del presente articolo.